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(Ex art. 1 septies D.L. 24/02/2003, convertito in L.24/04/2003 e successive modificazioni ed ex art. 4, co. 2 del D.M. 06 Giugno 2005 recante modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione di titoli d’accesso agli impianti sportivi di capienza superiore ai 7.500 posti).
Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:
Per Stadio si intende l’intera struttura dello Stadio San Paolo di Napoli e delle sue pertinenze, occupata od utilizzata dalla S.S. Calcio Napoli SpA per le gare casalinghe.
Per Club o S.S. Calcio Napoli si intende la Società Sportiva Calcio Napoli SpA.
Per Evento si intende ogni manifestazione sportiva ufficiale che si svolge nello Stadio, organizzata e gestita dalla S.S. Calcio Napoli.
L’acquisto del titolo valido per l’accesso e la permanenza nell’impianto sportivo in occasione dell’evento, comporta l’accettazione incondizionata del “Regolamento di utilizzo dell’impianto”. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il seguente allontanamento dall’impianto del contravventore, nonché l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente (Art. 4 co. 2 D.M. 06/06/05 – Ticketing).
Il Club, a prescindere dalle decisioni adottate dalle competenti Autorità, può rifiutare l’ingresso allo Stadio alle persone che abbiano violato il presente Regolamento.
Fermo restando la possibilità per la polizia giudiziaria di effettuare perquisizioni personali secondo le vigenti disposizioni di legge, con l’acquisto del titolo di accesso allo Stadio, lo spettatore aderisce al Regolamento di utilizzo dell’impianto e, conseguentemente, autorizza implicitamente gli stewards ad effettuare controlli accurati, sia pure solo visivi, sulla persona e sulle borse al fine di verificare che non vengano occultati e introdotti nello stadio oggetti non consentiti. Essi possono rifiutare l’ingresso o allontanare dallo Stadio chiunque non sia disposto a sottoporsi a tali scrupolosi controlli.
Pertanto, all’accesso ai varchi e per tutto il tempo di permanenza nello Stadio, i possessori di regolare titolo di accesso, che dovrà essere conservato fino all’uscita dall’impianto e mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta del personale preposto, potranno essere sottoposti a tali controlli da parte degli stewards.
Si ricorda che gli stewards della S.S. Calcio Napoli, nell’esercizio delle proprie funzioni, sono giuridicamente equiparati agli “incaricati di un pubblico servizio”. In particolare, ad essi viene estesa la tutela prevista dagli artt. 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a pubblico ufficiale) del Codice Penale (ex art. 6 quater L.13/12/89 così come integrata dall’art. 1 lett. c del D.L. 17/08/05 convertito in L. 17/10/05).
Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:
1. Il titolo di accesso allo stadio (biglietto o abbonamento) è strettamente personale e non cedibile a terzi e sarà rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell’acquirente.
2. Non è consentito in alcun caso e per nessun evento il cambio del nominativo dell’utilizzatore del titolo di accesso allo stadio (biglietto o abbonamento). Se utilizzato da altra persona diversa dal titolare verrà sequestrato dal personale addetto che ne dovesse riscontrare l'uso improprio, ferma restando l’applicabilità delle disposizioni legislative e regolamentari volte a garantire la sicurezza dei luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive.
3. Qualunque titolo d’accesso sarà ritirato dagli stewards, dai Funzionari del Club e dalle Forze dell’Ordine nel caso in cui il detto titolo sia detenuto da persona diversa dal titolare, che, utilizzando tale documento tenti di accedere allo Stadio, o venga sorpreso all’interno dello stesso. Colui che ne verrà trovato in possesso sarà identificato e, ricorrendone i presupposti, perseguito a termini di legge. Il titolo sarà custodito dalla Società per l’eventuale riconsegna al titolare. La riconsegna del titolo sarà eseguita in favore dell’effettivo titolare solo dietro esibizione e deposito in copia conforme di denuncia alla Pubblica Autorità.
4. Per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido (carta d’identità o equipollenti), da esibire ad ogni richiesta del personale della Società per verificare la corrispondenza tra titolare del tagliando e possessore dello stesso.
5. Tutte le persone dotate di valido titolo di accesso, che accedono allo Stadio, hanno il diritto/dovere di occupare solamente il posto loro assegnato ed evidenziato sul biglietto o sull’abbonamento e non potranno spostarsi all’interno dell’impianto in zone diverse senza l’espressa autorizzazione o le istruzioni degli stewards, dei Funzionari del Club o delle Forze dell’Ordine. Qualunque spettatore che verrà trovato in una zona dello Stadio diversa da quella a lui attribuita dal tagliando di ingresso o dall’abbonamento sarà identificato, allontanato dallo Stadio e perseguito a termini di legge.
6. Per ragioni d’ordine pubblico, l’Autorità di Pubblica Sicurezza o il Club potranno limitare o interdire l’ingresso o la permanenza nello Stadio anche a soggetti che dispongono di regolare titolo di accesso.
7. Il Club si riserva a suo insindacabile giudizio, la facoltà di installare strutture protettive, conformi a quelle ammesse dalla FIFA e dalla UEFA, atte a creare elemento di separazione tra i vari settori dello Stadio e tra questi ultimi e il campo di gioco.
8. Il Club non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a sua colpa.
9. Il Club non può garantire che la gara abbia luogo nella data e nell’ora prevista; si riserva, inoltre, il diritto di riprogrammare la data e l’ora della gara senza alcun preavviso e senza dover incorrere in alcun tipo di responsabilità.
10. Il Club non avrà nessun altro obbligo oltre a quello del rimborso del biglietto, né responsabilità per qualsiasi titolo, ragione, azione. Il rimborso o la sostituzione del biglietto avranno luogo solo a fronte di presentazione e, quindi, restituzione dello stesso.
11. L’apertura dei cancelli avviene, di norma, 3 ore prima dell’inizio della gara.
12. I tornelli dei varchi d’acceso sono strutturati per consentire un fluido e rapido ingresso del pubblico scaglionato in un arco temporale di almeno 90 minuti. Tanto premesso, per evitare lunghe file agli ingressi, che potrebbero anche pregiudicare la visione della partita fin dal suo inizio, si consiglia il pubblico pagante di anticiparsi quanto più possibile.
13. L’esposizione di striscioni e le coreografie consentite devono essere richieste almeno sette giorni prima della gara alla S.S.C.N., la quale, con il nulla osta del responsabile del G.O.S., provvederà all’eventuale autorizzazione che può essere estesa anche a tutta la stagione calcistica. Gli striscioni autorizzati e/o il materiale per le coreografie dovrà essere introdotto allo Stadio, da un varco appositamente predisposto, almeno un’ora prima dell’apertura dei cancelli. Salvo diverso avviso dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, possono essere introdotte, senza preventiva autorizzazione, bandiere con i simboli della S.S.C.N. o della squadra ospitata che non siano di misura tale da arrecare fastidio agli altri spettatori e che utilizzino, come asta, materiale di plastica leggera.
14. Le persone diversamente abili, ammesse ad assistere alla gara nel numero e con le modalità stabilite dalla S.S.C.N., dovranno essere ospitate unicamente nel settore a loro riservato.
I seguenti comportamenti devono essere ritenuti proibiti e saranno perseguiti a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Essi potranno essere rilevati, constatati e contestati anche, eventualmente, attraverso le immagine registrate del sistema di videosorveglianza.
L’Autorità di Pubblica Sicurezza potrà in qualsiasi momento imporre ulteriori divieti o prescrizioni.
a. Sostare in prossimità di passeggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga.
b. Arrampicarsi sulle strutture dello stadio o delle sue pertinenze.
c. Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto.
d. Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe e bevande alcoliche, pietre, bottiglie o contenitori di vetro o di qualsiasi altro materiale, ombrelli (ad eccezione di quelli tascabili), caschi, cinture con pesanti borchie di metallo, bastoni, materiale imbrattante o inquinante ed ogni altro oggetto anche astrattamente idoneo ad offendere in relazione alle circostanze di tempo e di luogo ovvero che l’Autorità di P.S. presente allo stadio reputi vietato. La S.S.C.N. non provvede ad alcun servizio di custodia di tali oggetti.
e. Introdurre o esporre cartelli, stendardi, megafoni, tamburi, documenti, disegni, materiale stampato e qualsiasi tipo di striscione non autorizzato, anche se non presenta alcuna scritta.
f. Qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica e religiosa, cori od altre manifestazioni di intolleranza xenofoba.
g. Qualsiasi forma di propaganda politica o di pubblicità personale. E’ altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale che non sia oggetto di rapporto contrattuale con la S.S.C.N.
h. Accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati negli artt. 6 co. 1, 6 bis, 6 ter, 6 quater, 7 della L. 401 del 13 dicembre 1989 e successive modificazioni ed in particolare, quelli relativi al travisamento, all’ostentazione di emblemi o simboli che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, quelli relativi alla violenza nel corso di competizioni agonistiche nonché al lancio di materiale pericoloso.
Si richiamano, altresì, le sanzioni penali previste dal D.L. 08/02/07 convertito in L. 04/04/07.
Si segnala, infine, che l’impianto è totalmente controllato da un sistema di videoregistrazione a circuito chiuso con telecamere posizionate sia all’interno che all’esterno dello Stadio, nonché nei punti della città sensibili al passaggio dei tifosi. I relativi dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 196 del 30 Giugno 2003.
Ogni violazione di questo Regolamento, che non sia prevista come reato o come specifico illecito amministrativo, comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria come da norme vigenti.
L’EVENTUALE CONDANNA OVVERO ANCHE SEMPLICE DENUNCIA PER UNO DEGLI ILLECITI PENALI O AMMINISTRATI PREVISTI DALLA NORMATIVA SUGLI STADI, OVVERO QUALSIASI ALTRA VIOLAZIONE DI QUESTO REGOLAMENTO, COMPORTERA’, COME ULTERIORE SANZIONE, LA POSSIBILITA’ CHE IL QUESTORE OVVERO L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA EMETTANO A CARICO DEL RESPONSABILE UN DIVIETO DI ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI (CD. DASPO) DA UN MINIMO DI UNO AD UN MASSIMO DI OTTO ANNI.